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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNASEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
La Giudice
letto il ricorso depositato in data 17/08/2026 da PALLADIUM MODA S.R.L. ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 14/2019 con il quale si chiede la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, nonché "mediante ordinanza resa inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCII, concedere le seguenti Misure Cautelari, per tutta la durata delle trattative nell'ambito della CNC: inibire alle Banche MCC, i.e., Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., (nonché ai loro aventi causa e/o cessionari) di escutere le garanzie rilasciate da MCC/Fondo di Garanzia per le PMI a presidio dei finanziamenti indicati al § 67 del presente Ricorso; inibire a Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. (nonché ai suoi aventi causa e/o cessionari), ove eventualmente escussa, di corrispondere alle Banche MCC le somme oggetto delle rispettive garanzie di cui al § 67 del presente Ricorso e, conseguentemente, agire per il recupero coattivo delle stesse nei confronti della Società; inibire a Flare BP S.r.l. (nonché ai suoi aventi causa e/o cessionari) di escutere la garanzia rilasciata da SACE S.p.A. sul finanziamento di cui al § 79 del presente Ricorso; inibire a SACE S.p.A. (nonché ai suoi aventi causa e/o cessionari), ove eventualmente escussa, di corrispondere a Flare BP S.r.l. le somme oggetto della garanzia di cui al § 79 del presente Ricorso e, conseguentemente, agire per il recupero coattivo delle stesse nei confronti della Società; inibire a Flare BP S.r.l. (nonché ai suoi aventi causa e/o cessionari) di escutere la Fideiussione Socio prestata da Fine Sun S.r.l. in relazione al finanziamento di cui al § 79 del presente Ricorso";
rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 13 CCI e che l'Esperto nominato dott. Achille Mazzanti ha accettato l'incarico in data 17 agosto 2026;
tenuto conto che la richiesta di misure protettive rispetta le previsioni dell'art. 18, I comma, CCI;
ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna ex art. 27 CCI, nel cui circondario ha sede la ricorrente;
considerato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, II comma, CCI;
rilevato che la richiesta di protezione tipica generalizzata rende necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutto il ceto creditorio (ad eccezione dei lavoratori dipendenti) controinteressato, ma, laddove la ricorrente dovesse valutare sin da questa fase preliminare di restringere la protezione (tipica nel suo contenuto, ma passibile di flessibilità quanto a destinatari – art. 18 comma I CCI) solo ad alcune categorie di creditori (ceto bancario, fornitori nei confronti dei quali si sono manifestati insoluti o che hanno avviato iniziative giudiziarie, ecc.), potrebbe valutare di notificare solo ad alcuni soggetti o categorie di soggetti il ricorso e il presente decreto;
rilevato, con riferimento alle misure cautelari domandate, non ricorrono i presupposti per provvedere inaudita altera parte;
ritenuto che il contraddittorio dovrà essere integrato nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle misure cautelari invocate;
rilevato che l'art. 19, III comma, CCI dispone che il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza da tenersi preferibilmente in videoconferenza;
ritenuto necessario favorire questa possibilità, per consentire una agevole partecipazione dei creditori;
dato atto che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti, all'esperto ed alle parti personalmente mediante collegamento da effettuarsi tramite il seguente collegamento ipertestuale:
https://teams.microsoft.com/meet/341748743297020?p=6NHZ3A61aMXaQY3Nvw
dato atto che: 1) il link sopra indicato è attivabile cliccando con il tasto destro del mouse selezionando l'opzione "apri collegamento ipertestuale" oppure copiandolo e incollandolo su un browser); 2) il giorno ed ora dell'udienza i procuratori e/o le parti – una volta aperto il collegamento ipertestuale sopra indicato - dovranno accedere via browser o scaricando l'applicazione Microsoft Teams. Nel caso si intenda utilizzare Teams via browser si consiglia l'uso di Chrome, perché nel caso in cui si utilizzi altro software (tipo Safari o Internet Explorer) sarà segnalata la necessità di installare l'applicazione; 3) qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso; 4) il computer dovrà essere dotato di webcam e microfono (ancora meglio se dotati di cuffie con microfono ai fini della migliore qualità della conversazione) al fine di una corretta partecipazione (controllare che il video ed il microfono siano accesi poiché di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti). Sarà possibile anche il collegamento tramite uno smartphone o un tablet; 5) dopo aver abilitato Video e Microfono sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Partecipa ora"; 6) Laddove si avesse necessità di istruzioni e chiarimenti sul funzionamento dei Teams di Microsoft si segnala questo sito: https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7;
ritenuto opportuno invitare parte ricorrente a depositare – almeno 8 giorni prima dell'udienza - una comunicazione, in forma di "atto generico" nella quale dichiarare: Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore e Contatto telefonico del Procuratore (preferibilmente cellulare), al quale dovrà essere reperibile in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza;
dato atto che la costituzione di qualunque creditore dovrà avvenire telematicamente e che l'atto di costituzione dovrà contenere le informazioni sopra indicate;
ritenuto necessario disporre che i creditori che non intendono costituirsi in giudizio, ma unicamente partecipare all'udienza, trasmettano, entro il 24.9.2026 all'esperto la seguente documentazione: dichiarazione di voler partecipare all'udienza con l'indicazione dell'indirizzo mail (ordinaria e non pec) e contatto telefonico del partecipante (preferibilmente cellulare); documento di identità del partecipante; documentazione attestante i poteri rappresentativi dell'impresa;
dato atto che dell'udienza sarà redatto verbale a cura del giudice, nel quale saranno preliminarmente indicate le modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della loro volontà di partecipare all'udienza in videoconferenza, oltre alle successive operazioni;
rilevato che ogni partecipante si impegnerà ad adottare durante lo svolgimento dell'udienza comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento dell'udienza, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al giudice, nonché a non acquisire e divulgare immagini, video e audio dell'udienza o di parte di essa;
ritenuto, quanto alle modalità di notifica ai creditori con riferimento alle misure protettive, che debba essere disposta: a) la notifica a mezzo PEC ai primi dieci creditori per ammontare e, in ogni caso, a tutti i creditori bancari, garanti e parti correlate (allegando, ove si tratti di creditori aventi sede in Paesi esteri, una traduzione in lingua inglese anche non asseverata); b) la notifica nei confronti dei rimanenti creditori di cui agli aventi crediti di valore superiore a 20.000 euro anche tramite comunicazione a mezzo e-mail (allegando, ove si tratti di creditori aventi sede in Paesi esteri, una traduzione in lingua inglese anche non asseverata); c) con riferimento agli altri creditori sarà ritenuta sufficiente l'iscrizione per estratto del presente decreto al Registro delle imprese e l'inserimento del medesimo estratto in lingua italiana e inglese in evidenza nella home page del sito della ricorrente;
ritenuto che, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiedono le misure cautelari, debba essere disposta la notifica a mezzo PEC del ricorso e del presente decreto;
P.Q.M.
FISSA udienza per la comparizione della società ricorrente, dell'Esperto e dei creditori nei confronti dei quali sono domandate le misure invocate al 30/09/2026 ad ore 10:00 in modalità da remoto secondo le indicazioni sopra riportate, senza comparizione fisica innanzi al giudice;
DISPONE che parte ricorrente notifichi entro il 24 agosto 2026 il ricorso ed il presente decreto all'esperto, a tutti i soggetti destinatari delle misure cautelari e ai primi dieci creditori di ciascuna società e, in ogni caso, a tutti i creditori bancari, garanti e parti correlate (allegando, ove si tratti di creditori aventi sede in Paesi esteri, una traduzione inglese anche non asseverata) per posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; notifichi ai rimanenti creditori di cui agli elenchi aventi crediti di valore superiore a 20.000 euro il ricorso ed il presente decreto anche tramite comunicazione a mezzo e-mail (allegando, ove si tratti di creditori aventi sede in Paesi esteri, una traduzione in lingua inglese anche non asseverata); con riferimento agli altri creditori sarà ritenuta sufficiente l'iscrizione per estratto del presente decreto al Registro delle imprese e l'inserimento entro il 24 agosto 2026 del medesimo estratto in lingua italiana e inglese in evidenza nella home page del sito della ricorrente;
INVITA parte ricorrente e l'esperto a depositare un atto generico contenente le informazioni sopra indicate;
INVITA l'Esperto a depositare entro il 22 settembre 2026 una propria sintetica relazione sull'attività svolta fino a quel momento, sull'andamento delle trattative ed a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, II comma, CCI, sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento riferendo sugli esiti del relativo test pratico che la Società dovrà svolgere con il suo supporto, esprimendo altresì il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;
CONCEDE ai creditori termine sino al 25 settembre 2026 (ad ore 12) per costituirsi in giudizio, laddove intendano farlo; diversamente, gli stessi - qualora vogliano solo comparire all'udienza mediante il collegamento da remoto – dovranno inoltrare la documentazione sopra indicata all'esperto entro la medesima data;
INVITA l'esperto a depositare la documentazione ricevuta dai creditori entro il 29 settembre 2026 (ore 10);
DISPONE che parte ricorrente depositi telematicamente, almeno 8 giorni prima dell'udienza, i seguenti documenti: 1) l'elenco dei creditori ai quali ha effettuato la notifica e il rispettivo indirizzo pec/email; 2) la prova della notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori (producendo, in caso di notifica tramite PEC, il duplicato del file.eml delle ricevute di accettazione e consegna del gestore PEC del notificante); 3) la prova della pubblicazione sul sito internet; 4) l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento ex art. 19, I comma, CCI.
Si comunichi alla ricorrente.
Bologna, 18/08/2026
La Giudice
Antonella Rimondini
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA, SEZIONE TERZA CIVILE E FALLIMENTI
Il Giudice
esaminato il ricorso depositato in data 17 agosto 2026 da PALLADIUM MODA S.R.L., ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.lgs. 14/2019, con il quale si chiede la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori, nonché “con ordinanza emessa inaudita altera parte, o, in via subordinata, previa fissazione di apposita udienza ex art. 19, comma 3, CCII, voglia concedere le seguenti Misure Cautelari per l’intera durata delle trattative nell’ambito della Composizione Negoziale della Crisi: inibire alle Banche MCC e cioè a Banco BPM S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A., (nonché loro aventi causa e/o cessionarie) di escutere le garanzie rilasciate da MCC/Fondo di Garanzia per le PMI a presidio dei finanziamenti indicati al § 67 del presente Ricorso; inibire a Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. (nonché sue aventi causa e/o cessionarie), nel caso in cui venisse escussa la garanzia, di provvedere al pagamento in favore delle Banche MCC degli importi oggetto delle rispettive garanzie di cui al § 67 del presente Ricorso e, conseguentemente, di agire per il recupero di tali somme nei confronti della Società; inibire a Flare BP S.r.l. (nonché sue aventi causa e/o cessionarie) di escutere la garanzia rilasciata da SACE S.p.A. in relazione al finanziamento di cui al § 79 del presente Ricorso; inibire a SACE S.p.A. (nonché sue aventi causa e/o cessionarie), nel caso in cui venisse escussa la garanzia, di provvedere al pagamento in favore di Flare BP S.r.l. degli importi oggetto della garanzia di cui al § 79 del presente Ricorso e, conseguentemente, di agire per il recupero di tali somme nei confronti della Società; inibire a Flare BP S.r.l. (nonché sue aventi causa e/o cessionarie) di escutere la Garanzia Soci Finanziatori rilasciata da Fine Sun S.r.l. in relazione al finanziamento di cui al § 79 del presente Ricorso”;
rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell’art. 13 CCII e che l’esperto nominato, dott. Achille Mazzanti, ha accettato l’incarico in data 17 agosto 2026;
considerato che la richiesta di misure protettive è conforme a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 CCII; ritenuto che sussiste la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 27 CCII, rientrando l'ufficio nel circondario ove la ricorrente ha la sede legale; considerato che è stata allegata al ricorso la documentazione richiesta dall’art. 19, comma 2, CCII;
rilevato che la richiesta di misure protettive “generalizzate” necessita di una instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori interessati (fatta eccezione per i dipendenti); tuttavia, ove la ricorrente decidesse sin da questa fase preliminare di circoscrivere la protezione (tipica nel contenuto ma flessibile nei destinatari – art. 18 comma 1 CCII) ai soli confronti di alcune categorie di creditori (banche, fornitori verso i quali ci sono scadenze in atto o che hanno intrapreso azioni legali ecc.), potrebbe valutare di notificare il ricorso e il presente decreto solo ad alcuni soggetti o categorie di soggetti;
Ritenuto, con riguardo alle misure cautelari richieste, che non sussistono le condizioni per provvedere inaudita altera parte;
ritenuto che il contraddittorio debba essere esteso a tutte le parti nei confronti delle quali vengono richieste le misure cautelari;
rilevato che l'art. 19, comma III, CCII prevede che il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissi con decreto l'udienza preferibilmente in videoconferenza;
ritenuto necessario agevolare tale opzione per consentire la facile partecipazione dei creditori; rilevato che la partecipazione sarà consentita ai legali nominati, all’esperto e alle parti in proprio tramite un collegamento da instaurarsi tramite il seguente collegamento ipertestuale:
https://teams.microsoft.com/meet/341748743297020?p=6NHZ3A61aMXaQY3Nvw
Considerato che: 1) il link sopra indicato può essere aperto con il tasto destro del mouse selezionando l'opzione "Apri collegamento ipertestuale", oppure copiandolo ed incollandolo su un browser; 2) il giorno e all'ora dell'udienza, gli avvocati e/o le parti – una volta aperto il collegamento ipertestuale sopra indicato – devono accedere alla riunione tramite browser o scaricando l'applicazione Microsoft Teams. Qualora si intendesse utilizzare Teams tramite browser si consiglia l'utilizzo di Chrome, in quanto se si utilizzassero altri software (quali Safari o Internet explorer) verrà richiesto di installare l'applicazione; 3) Se non già preimpostate nel software Teams, le credenziali identificative dell'avvocato e/o della parte dovranno essere inserite (nel campo "immetti il tuo nome") con il proprio cognome e nome, senza usare abbreviazioni o pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web inserire nome e cognome completi; 4) Il proprio computer deve essere munito di webcam e microfono (meglio se si utilizza una cuffia con microfono per una migliore qualità della chiamata) per una corretta partecipazione (verificare che il video ed il microfono siano attivi, in quanto potrebbero essere disattivati di default all’avvio dell’applicazione). È possibile accedere anche tramite smartphone o tablet; 5) Dopo aver abilitato Video e Microfono, basta cliccare il pulsante "Partecipa ora"; 6) Qualora fossero necessarie istruzioni o chiarimenti sul funzionamento di Microsoft Teams si rinvia al seguente sito internet: https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7;
Ritenuto opportuno invitare la ricorrente a depositare – almeno 8 giorni prima dell’udienza - un’istanza, in forma di “memoria generica”, con l'indicazione: dell'indirizzo email (ordinaria e non pec) del legale e del recapito telefonico (preferibilmente cellulare) del legale, presso il quale lo stesso dovrà essere reperibile in caso di difficoltà di collegamento o problematiche nella gestione dell'udienza;
rilevato che la costituzione in giudizio di eventuali creditori dovrà essere effettuata telematicamente e che il deposito dovrà contenere le indicazioni di cui sopra;
ritenuto necessario richiedere che i creditori che non intendano costituirsi in giudizio ma solamente partecipare all'udienza, debbano far pervenire all’esperto, entro il 24 settembre 2026, la seguente documentazione: dichiarazione di voler partecipare all'udienza, con indicazione dell’indirizzo mail (ordinaria e non pec) del partecipante e del recapito telefonico (preferibilmente cellulare); documento di identità del partecipante; documentazione attestante i poteri di rappresentanza societaria;
Considerato che il giudice predisporrà un verbale dell’udienza nel quale darà atto preliminarmente delle modalità di verifica dell’identità dei partecipanti e della loro volontà di partecipare all’udienza in videoconferenza, nonché delle successive attività processuali;
rilevato che ciascun partecipante si impegna a tenere una condotta in udienza tale da garantire la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento dell’udienza, salva la possibilità di eventuali soggetti interessati ad assistervi, previa specifica istanza al giudice, ed a non registrare né divulgare immagini, video o audio dell’udienza o di parti di essa;
ritenuto, con riguardo alle modalità di notifica ai creditori in ordine alle misure protettive, che si debba disporre: a) la notifica a mezzo PEC ai primi dieci creditori per ammontare e, comunque, a tutti i creditori bancari, ai garanti e ai soggetti ad essi collegati (allegando, in caso di creditori aventi sede in Paesi esteri, traduzione in lingua inglese, anche se non giurata); b) la comunicazione agli ulteriori creditori con crediti superiori ad euro 20.000, anche a mezzo email (allegando, in caso di creditori aventi sede in Paesi esteri, traduzione in lingua inglese, anche se non giurata); c) per i rimanenti creditori è sufficiente l’iscrizione di un estratto del presente decreto nel Registro delle Imprese e la pubblicazione in evidenza del medesimo estratto in italiano e in inglese nella home page del sito internet della ricorrente;
Considerato che, con riguardo alle parti nei cui confronti sono richieste le misure cautelari, la notifica del ricorso e del presente decreto debba avvenire a mezzo PEC;
PQM
FISSA l’udienza di comparizione della società ricorrente, dell’Esperto e dei creditori nei cui confronti sono richieste le misure per il 30 settembre 2026, ore 10:00, che si terrà con le modalità da remoto sopra indicate, senza comparizione fisica davanti al giudice;
ORDINA alla ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto entro il 24 agosto 2026 all’esperto, a tutte le parti destinatarie delle misure cautelari, ai primi dieci creditori di ciascuna società e, comunque, a tutti i creditori bancari, ai garanti e ai soggetti ad essi collegati (allegando, in caso di creditori aventi sede in Paesi esteri, traduzione in lingua inglese, anche se non giurata) a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; di comunicare il ricorso e il presente decreto agli ulteriori creditori risultanti dagli allegati con crediti superiori ad euro 20.000, anche a mezzo email (allegando, in caso di creditori aventi sede in Paesi esteri, traduzione in lingua inglese, anche se non giurata); per i rimanenti creditori è sufficiente il deposito di un estratto del presente decreto nel Registro delle Imprese e la pubblicazione in evidenza del medesimo estratto in italiano e in inglese nella home page del sito internet della ricorrente entro il 24 agosto 2026;
INVITA la ricorrente e l’Esperto a depositare memoria generica contenente le indicazioni di cui sopra;
INVITA l'Esperto a depositare, entro il 22 settembre 2026, una succinta relazione sull'attività sin qui svolta, sull'andamento delle trattative e sulle attività che l'Esperto intende svolgere ai sensi dell'art. 12, comma II, CCII, in ordine all'esistenza di concrete prospettive di risanamento, dando conto dei risultati del relativo test pratico che la Società dovrà condurre con il supporto dell’Esperto, e esprimendo anche il proprio parere sull'efficacia delle misure richieste per il buon esito delle trattative;
CONCEDE ai creditori fino al 25 settembre 2026 (ore 12:00) per costituirsi in giudizio, qualora lo desiderino; in caso contrario, se desiderano solamente comparire all’udienza tramite collegamento da remoto, devono far pervenire all’Esperto, entro la stessa data, la documentazione sopra indicata;
INVITA l'Esperto a depositare la documentazione ricevuta dai creditori entro il 29 settembre 2026 (ore 10:00);
ORDINA alla ricorrente di depositare telematicamente almeno 8 giorni prima dell'udienza i seguenti documenti: 1) l'elenco dei creditori ai quali è stata data la comunicazione e i rispettivi indirizzi PEC o e-mail; 2) le prove della notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori (fornendo, in caso di notifica a mezzo PEC, copia del file .eml contenente le attestazioni di accettazione e di consegna del gestore PEC del mittente); 3) la prova della pubblicazione sul sito internet; 4) la certificazione di aver inviato la richiesta al Registro delle Imprese di pubblicare il numero di ruolo generale del presente procedimento ai sensi dell'art. 19, comma I, CCII.
Si comunichi alla ricorrente.
Bologna, 18 agosto 2026
Il Giudice
Antonella Rimondini